tutela degli animali di affezione
"Chiunque conviva con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere; deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza". E' questo il principio ispiratore di numerose norme europee, nazionali e regionali tutte orientate ad una più corretta relazione tra l'uomo e gli animali da compagnia.
identificazione dei cani
In particolare per tutelare gli animali d'affezione e prevenire l'abbandono di cani l'Asl effettua l'iscrizione dell'animale all'anagrafe regionale www.anagrafecaninacampania.it.
L'iscrizione avviene tramite:
- l'inserimento di un microchip sull'animale che identifica sia l'animale che il proprietario
- l'immissione dei dati nell'anagrafe.
Successivamente è obbligatorio segnalare al servizio veterinario dell'ASL eventuale:
- variazione del proprio domicilio,
- smarrimento o furto del cane,
- trasferimento del cane ad altro umano
- morte del proprio cane
il microchip
Il microchip deve essere inoculato sottocute esclusivamente da un medico veterinario.
Presso i Servizi Veterinari dell'ASL Salerno l'inoculazione del microchip è gratuita. Contemporaneamente all'applicazione del microchip viene effettuata una visita all'animale anch'essa gratuita.
E' possibile effettuare l'inoculazione del microchip anche presso veterinari liberi professionisti a pagamento.
quando iscrivere il proprio cane all'anagrafe
se si trova un cane smarrito
Chi trova un cane smarrito può recarsi presso i servizi veterinari dell'Asl o gli ambulatori veterinari privati muniti dell'apposito lettore di microchip. Attraverso il codice identificativo si potrà rintracciare il proprietario.
Unità Operativa Semplice Dipartimentale Randagismo e benessere animali d'affezione
obbligo e sanzioni
La registrazione dei cani nelle banche dati regionali, che confluiscono in quella nazionale, è un obbligo del proprietario previsto dalla Legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo) e dall'art. 4 della L.R. 16/2001 e in ultimo dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 209 del 27/06/2014 (allegato).
L'inosservanza di tale obbligo prevede la sanzione amministrativa del pagamento di euro 154,93.
Per mancata comunicazione del trasferimento di proprietà, della variazione del proprio domicilio, dello smarrimento o furto, del decesso del proprio cane si applica la sanzione amministrativa del pagamento di euro 309,27.