Cannabis medica Cannabis medica

In considerazione delle evidenze scientifiche attualmente esistenti, si può affermare che l'uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno provocato effetti secondari non tollerabili.

in quali casi può essere prescritta

La cannabis medica può essere prescritta a carico del Servizio Sanitario Regionale solo nei casi resistenti alle terapie convenzionali standard e con le seguenti indicazioni
  • Analgesia nelle patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale)
  • Analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei o cortisonici o oppioidi si sia rilevato inefficace
  • Effetto anticinetosico nella nausea e nel vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV
  • Effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa
  • Effetto ipotensivo nel glaucoma
  • Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.
In questi casi, il costo è coperto dal Servizio Sanitario Regionale, in altri usi clinici il cittadino può avere la prescrizione ma a non a carico Servizio Sanitario Regionale bensì carico del cittadino stesso.

dove può essere somministrata

In Regione Campania la somministrazione di medicinali a base di cannabis può avvenire sia in sede di ricovero sia a domicilio. In quest'ultimo caso l'erogazione del farmaco è a cura delle farmacie, pubbliche o convenzionate, che hanno dichiarato la loro disponibilità alla preparazione  galenica magistrale a base di cannabis. Nell'ASL Salerno sono 12, al momento, le farmacie che si sono dette disponibili; il numero più alto nella Regione.

le modalità di prescrizione

I medicinali a base a cannabis devono essere prescritti su ricetta, da rinnovarsi di volta in volta, o dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale o dal medico di famiglia o dal pediatria di famiglia sulla base di un Piano Terapeutico redatto dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale.
Gli stessi medici informeranno il paziente riguardo ai benefici e ai potenziali rischi dell'uso della cannabis e, al momento della prescrizione, acquisiranno il consenso informato.
La ricetta è assolutamente personale. Copia della ricetta timbrata e firmata dal farmacista, all'atto della erogazione, sarà consegnata al paziente o alla persona che ritira la preparazione per eventuale dimostrazione della liceità del possesso della preparazione a base di cannabis per uso medico.
L'uso medicinale di preparati a base di cannabis è sottoposto a un monitoraggio statistico-epidemiologico e pertanto la ricetta  sarà integrata con i dati (anonimi) relativi a età, sesso, posologia in peso di cannabis ed esigenza di trattamento che saranno trasmessi dal medico prescrittore all'Istituto Superiore di Sanità.  

 

normativa di riferimento

Decreto 9.11.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.279 del 30.11.2015.
Legge regionale 8 agosto 2016 n. 27 integrata con le modifiche apportate delle leggi regionali 7 dicembre 2016 n. 34 e 28 luglio 2017 n. 23