l'esenzione dal ticket

Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, i cittadini hanno diritto all'esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) nei seguenti casi:

  • in particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale
  • in presenza di determinate patologie croniche
  • in presenza di determinate patologie rare
  • in caso di  riconoscimento dello stato di invalidità
  • in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV).

 

l'esenzione per reddito

Il fatto di appartenere a un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente dà diritto all'esenzione solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione al minimo o sociale).


L'attestazione della fascia economica di appartenenza e dell'esenzione ai fini del pagamento del ticket viene rilevata, al momento della prescrizione, dal medico curante, che la riporta direttamente sulla ricetta.
I cittadini assistiti sono infatti presenti in una anagrafe denominata "Sistema TS-Tessera sanitaria" con la fascia di reddito familiare attribuita loro dal Ministero delle Finanze sulla base della dichiarazione dei redditi risalente a 2 anni precedenti.
I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta hanno accesso a tale banca dati e all'atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, su richiesta dell'assistito, verificano il diritto all'esenzione per reddito lo comunicano all''nteressato e riportano il codice sulla ricetta; in alternativa, annullano con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.


Alcuni cittadini potrebbero però non essere presenti negli elenchi del sistema TS o trovarsi in una condizione reddituale che non ritengono idonea. In questo caso è necessario recarsi direttamente presso le sedi del Servizio di medicina di base del Distretto di appartenenza o ai Patronati / CAF con cui l'ASL Salerno ha stipulato apposita convenzione. 

Si consiglia di porre molta attenzione nella compilazione della autodichiarazione giacché utilizzare una esenzione su una fascia di reddito non corretta comporta il recupero delle quote economiche dovute e la contemporanea segnalazione agli organi competenti (ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 sull'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente). Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all'esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente al proprio distretto di residenza.

 

Categorie di esenti per reddito

  • Esenzione E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
  • Esenzione  E02: Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
  • Esenzione E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
  • Esenzione E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico)  

Codici di esenzione per reddito introdotti nel 2015 dalla Regione Campania

  • Esenzione E00: Cittadini con più di 6 anni o meno di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo inferiore a 36.151,98 euro  Riduzione a 5 euro della quota regionale per le prestazioni
  • Esenzione E10: Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro lordi/annuo. Sono esentati dal ticket regionale per i farmaci e per le prestazioni.
  • Esenzione E11: Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di tre persone con un reddito complessivo non superiore a 18.000,00 euro lordi/annuo. Sono esentati dal ticket regionale per i farmaci e per le prestazioni.
  • Esenzione E12: Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di quattro o cinque  persone con un reddito complessivo non superiore a 22.000,00 euro lordi/annuo. Sono esentati dal ticket regionale per i farmaci e per le prestazioni.
  • Esenzione E13: Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di oltre cinque  persone con un reddito complessivo non superiore a 24.000,00 euro lordi/annuo. Sono esentati dal ticket regionale per i farmaci e per le prestazioni.
  • Esenzione E14: Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso fra 36.151,98 e 50.000,00 euro lordi/annuo; codice da utilizzare solo se il paziente , oltre le condizioni reddituali, sia in possesso di codici di esenzione per patologia e/o malattia rara e/o condizione.

 

esenzione per malattie croniche

Per alcune malattie croniche è prevista la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti.


L'elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal DPCM del 12 gennaio 2017 nell'allegato 8.


Per la maggior parte delle malattie vengono individuate una serie di specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini di monitorare l'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.


Non sono erogabili in esenzione le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie per la diagnosi.


L'esenzione deve essere richiesta al Servizio di medicina di base del Distretto di appartenenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell'elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche:

  • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
  • copia del verbale di invalidità;
  • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza;
  • certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;
  • certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.

Sulla base di tale certificazione viene rilasciato un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione

esenzione per malattie rare

Le malattie rare che danno diritto all'esenzione sono state individuate in base ai seguenti criteri generali

  • rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo);
  • gravità clinica;
  • grado di invalidità;
  • onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del relativo trattamento).

L'elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo è stato ampliato dal D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 allegato 7.

L'esenzione dal ticket è garantita su  tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; inoltre, in considerazione dell'onerosità e della complessità dell'iter diagnostico per le malattie rare sono in regime di esenzione:

  • le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN;
  • le indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all'assistito, una malattia rara di origine genetica. Infatti, la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta

 

 

esenzione per invalidità

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale.

L'invalidà civile è accertata dall'INPS.


Sono esenti per TUTTE LE PRESTAZIONI di diagnostica strumentale, di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) le seguenti categorie:

  • L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità
  • L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità
  • S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione
  • S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5°
  • C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento
  • C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento
  • C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità
  • C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza
  • C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili
  • C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)
  • V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari /vittime dovere e familiari superstiti
  • G01Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio

Son  esenti SOLO PER LE PRESTAZIONI CORRELATE ALLA PATOLOGIA che ha causato lo stato di invalidità le seguenti categorie:

  • L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991