chi può presentare domanda di invalidità civile

Può presentare domanda di visita di accertamento di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minore che abbia una qualsiasi menomazione: perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.

Dal 1° gennaio 2010 le domande devono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.

il certificato medico

Per prima cosa il cittadino deve farsi rilasciare il certificato dal proprio medico di fiducia.

I dati necessari per la completezza del certificato medico sono i seguenti:

  • dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria
  • dati clinici (anamnesi, obiettività)
  • nel caso di domanda intesa ad ottenere l'indennità di accompagnamento è necessario che la certificazione del medico curante contenga una delle seguenti diciture:"persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"  oppure "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
  • indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della legge n. 80/2006: convocazione a vista entro 15 giorni)
  • indicazione di eventuali patologie gravi previste nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni)
  • ndicazione della finalità del certificato (per invalidità civile / cecità / sordità / handicap - Legge 104/92 / disabilità - Legge 68/99)
  • diagnosi, con codifica ICD-9


Il certificato ha validità massima di 90 giorni, (Messaggio INPS del 9 novembre 2010 , n. 28110)
termine entro il quale  dovrà essere presentata la domanda. Superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l'inoltro telematico delle domande.

Il certificato deve essere rilasciato in modalità digitale.

Completata l'acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente.

  • la ricevuta reca anche il numero di certificato che il cittadino dovrà riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti (certificato e domanda della visita)
  • il medico provvede, altresì, alla stampa e al rilascio del certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà esibire all'atto della visita
  • si precisa che il certificato medico in formato digitale può essere riferito a differenti richieste di benefici e/o prestazioni.


In caso di visita domiciliare il medico certificatore dovrà sbarrare l'apposita casella, presente nel certificato medico, dove è specificato che:  "Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altro lo spostamento del soggetto dal suo domicilio".

la domanda

La  domanda può essere inoltrata da:

  • il cittadino: in possesso del PIN rilasciato dall'Istituto e/o da soggetti da questi autorizzati. Il cittadino può acquisire direttamente la propria domanda on line, accedendo alla procedura disponibile sul sito dell'Istituto.
  • Enti di Patronato muniti di PIN


A seguito dell'invio telematico della domanda, la procedura consentirà la stampa della ricevuta della domanda stessa.
La ricevuta, oltre ai dati relativi all'interessato, contiene i seguenti elementi:

  • protocollo della domanda (PIU)
  • data di presentazione della domanda

la convocazione a visita

Con la conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l'agenda degli appuntamenti disponibili.
Il cittadino, anche per il tramite dei soggetti abilitati, potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema, e comunque:

  • entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, per l'effettuazione delle visite ordinarie
  • entro i 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di patologia oncologica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007.

Qualora non sia possibile fissare la visita entro l'arco temporale massimo, a causa dell'indisponibilità di date nell'agenda, la procedura può attribuire date successive al predetto limite, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita. In quest'ultimo caso, l'invito a visita (descritto di seguito) sarà sostituito dall'avviso di prenotazione.
Nel caso sia stato fornito solo l'avviso di prenotazione, una volta definita la data di convocazione, l'invito a visita sarà reso visibile nella procedura e sarà comunicato con lettera raccomandata (A/R) all'indirizzo indicato nella domanda e alla mail eventualmente comunicata.

 

Mancata presentazione a visita
Si fa presente che, in base all'art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991, nel caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione Medica lo stesso sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima la domanda perderà efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza.